LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE 
                      DI FIRENZE - XVII Sezione 
 
    Composta dai Signori: 
        Giulio de Simone, Presidente, 
        Alessandro Turco, giudice, relatore, 
        Maria Cannizzaro, giudice. 
    Riunita in Camera di consiglio, pronuncia la presente ordinanza. 
    Nella causa iscritta al n.  2155  del  ruolo  generale  dell'anno
2012,  promossa,  in  grado  d'appello,  da  Comune  di   Castelnuovo
Berardenga, elettivamente domiciliato presso le persone e  lo  studio
(Cava Comm. Associati, Via Carducci, 65, San Giuliano Terme) del Rag.
Cesare Cava e della Dott.ssa Silvia Fossati, che lo  rappresentano  e
difendono, 
    appellante  avverso  la  sentenza  della  Commissione  tributaria
provinciale di Siena n. 32/1/12, 
    Contro Fattoria di Cerreto di Laudomia Pucci  di  Barsento  &  C.
Sas, Via de' Pucci, n. 6, Firenze; rappresentata e difesa  dal  Dott.
Sandro Quagliotti e dal Dott. Gian Paolo Tanganelli, 
    convenuto in appello, 
    causa avente ad oggetto: 
        impugnazione dell'avviso di accertamento n. 1382 ici 2006. 
    La Commissione, 
    letti gli atti; 
    uditi i difensori delle parti, i quali  si  sono  riportati  alle
rispettive conclusioni in atti; 
 
                               Osserva 
 
Cenni allo svolgimento del processo. 
    1) La Fattoria di Cerreto di Laudomia Pucci di Barsento & C.  Sas
impugno'  l'avviso  di  accertamento  con  il  quale  il  Comune   di
Castelnuovo Berardenga le aveva  contestato,  in  riferimento  a  sei
fabbricati posti nel Comune di Castelnuovo Berardenga, dei quali  due
iscritti al catasto dei fabbricati in Categoria D/1 ('Opifici'),  tre
in categoria A/3 ('Abitazioni di tipo economico')  e,  il  sesto,  in
categoria C/2 ('magazzini e locali di deposito'), oltre alla  mancata
dichiarazione ai fini dell'ici, anche l'omesso versamento, per l'anno
2006, dell'ici medesima. 
    La societa' ricorrente eccepi', in particolare,  che  il  tributo
non fosse  dovuto  in  quanto  gli  immobili  di  cui  all'avviso  di
accertamento erano da considerarsi fabbricati  rurali  e,  in  quanto
tali, esenti dal tributo anche  in  base  alla  norma  interpretativa
dettata dall'art. 23, comma 1- bis,  del  decreto-legge  30  dicembre
2008, n. 207, convertito in legge con legge 27 febbraio 2009, n. 14. 
    2) Costituitosi in giudizio il Comune contrasto', in fatto  e  in
diritto, l'impugnazione avversaria, chiedendone il rigetto. 
    3) Con sentenza pronunciata il 14 dicembre 2011, depositata il 15
febbraio 2012, numero 32/1/12, la Commissione tributaria  provinciale
di Siena accolse il ricorso. 
    4) A sostegno della  decisione  la  Commissione  di  primo  grado
osservo', in particolare, che «le unita' immobiliari, anche  iscritte
o iscrivibili nel  catasto  fabbricati,  per  le  quali  ricorrono  i
requisiti di ruralita'... non si considerano fabbricati e sono dunque
esenti (occorre,  qui,  leggere,  come  risulta  dallo  sviluppo  del
ragionamento: "escluse") dall'ici ...; l'esclusione della fattispecie
implica, come logica conseguenza, l'impossibilita'  di  poter  essere
catalogato  come  'esenzione',  che  presuppone   l'assoggettabilita'
teorica al tributo ...; da cio' deriva  l'infondatezza  della  teoria
del comune e le sue strette conseguenze, come  la  eccepita  mancanza
della dichiarazione da parte del  contribuente  per  poter  usufruire
della esenzione»; in seguito all'entrata in vigore del  decreto-legge
13 v 2011, n. 70, convertito in legge con legge 12  luglio  2011,  n.
106, vi era la  possibilita'  di  presentare  domanda  di  variazione
catastale per ottenere, in presenza dei requisiti specifici di legge,
il riconoscimento della  ruralita';  il  legislatore  aveva,  dunque,
preso atto, in sostanza, «della necessita' di adattare la  situazione
effettiva dei fabbricati rurali alle categorie ad  hoc  individuate»;
occorreva, dunque, per dirimere la controversia, avere riguardo,  per
l'appunto, alla presenza dei requisiti specifici di legge,  piu'  che
alla categoria catastale nella quale, di  fatto,  era  inquadrato  il
bene. 
    5) Con atto d'appello depositato il 24 ottobre 2012 il Comune  di
Castelnuovo Berardenga impugno' la sentenza  sopra  ricordata,  della
quale chiese la integrale riforma. 
    6) Costituitasi in giudizio la Fattoria di  Cerreto  di  Laudomia
Pucci di Barsento & C. Sas contrasto'  l'impugnazione  avversaria  in
fatto e in diritto, sostenendo, in particolare, che: 
        a) il  Comune,  nelle  sue  difese,  era,  anzitutto,  caduto
nell'equivoco di considerare come fattispecie di  esenzione  dall'ici
quella che il legislatore aveva,  invece,  espressamente  qualificato
come fattispecie di esclusione dall'ici: l'articolo 2,  primo  comma,
lettera a), del decreto legislativo 30 xii 1992, n.  504  (istitutivo
dell'ici), non prevedeva, infatti, i  fabbricati  rurali  tra  quelli
soggetti al tributo, con la conseguenza che era irrilevante il  fatto
che il successivo articolo 7 del  medesimo  decreto  legislativo  non
avesse previsto l'esenzione dall'imposta degli stessi fabbricati; 
        b) gli immobili dei quali si contende  erano,  quindi  sempre
stati  esclusi,  perche'  rurali,  dalla  normativa  ici;   «con   la
dichiarazione Ici del 1993 ... il contribuente ha informato il Comune
dell'esistenza di questi immobili e da quel momento l'Ente impositore
avrebbe potuto eccepire la loro non ruralita'; del  resto,  adottando
il ragionamento dell'Ente impositore per un qualsiasi altro  tributo,
ad   esempio   l'iva,   ne   conseguirebbe   l'aberrante   necessita'
dell'obbligo di presentare la dichiarazione iva per  ogni  operazione
esclusa, al solo fine di dimostrare all'erario di  quelle  operazioni
economiche sono escluse da iva!»; 
        c) la sentenza delle sezioni  unite  della  Suprema  Corte  7
luglio 2009, numero 18.565, piu' volte invocata dal  Comune  nel  suo
atto d'appello, non aveva, in realta', affermato principi  favorevoli
alle tesi  comunali  ed  anzi  poteva  essere  utilmente  invocata  a
sostegno delle tesi della contribuente. 
    7) All'udienza del 21 novembre  2013  la  Commissione,  udite  le
parti, si e' riservata di provvedere. 
Sulla rilevanza della questione che si intende prospettare. 
    8) E', previamente, opportuna una ricognizione  della  disciplina
normativa e  della  giurisprudenza  riguardanti  la  materia  che  e'
oggetto del giudizio, anche  in  riferimento  all'evoluzione  che  le
medesime hanno subito di recente: 
        a) l'art. l del decreto legislativo 13 dicembre 1992, n. 504,
istitutivo dell'imposta comunale  sugli  immobili,  e'  del  seguente
tenore: 
          «Presupposto dell'imposta e' il possesso di fabbricati,  di
aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti  nel  territorio  dello
Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli  strumentali  o
alla cui produzione o scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa». 
        b) lo stesso decreto legislativo specifica poi,  all'art.  2,
comma 1, che,  «ai  fini  dell'imposta  di  cui  all'art.  1...,  per
fabbricato si intende l'unita' immobiliare iscritta o che deve essere
iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante
del fabbricato l'area occupata dalla  costruzione  e  quella  che  ne
costituisce pertinenza ...»; 
        c) la nozione di fabbricato di cui sopra doveva essere letta,
al momento in cui l'ici fu  istituita,  in  relazione  a  quanto  era
previsto dagli articoli 1 e 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939,
numero 652, convertito in legge con legge 11 agosto  1939,  n.  1249,
secondo il quale, nel disciplinare la costituzione del nuovo  catasto
edilizio urbano, doveva prevedersi che in esso fossero  censiti  come
immobili urbani i fabbricati "diversi dai fabbricati  rurali"  mentre
questi ultimi, poiche' non produttivi di reddito  autonomo,  andavano
iscritti, unitamente all'area sulla quale insistevano,  "nel  catasto
dei terreni"; conseguentemente, all'epoca dell'istituzione  dell'ici,
i fabbricati rurali,  non  essendo  iscritti  nel  "catasto  edilizio
urbano", non erano assoggettabili a tassazione; 
        d) tale assetto  venne  a  mutare  con  l'entrata  in  vigore
dell'articolo  9  del  decreto-legge  30  dicembre  1993,   n.   557,
convertito in legge con legge 26 febbraio 1994, n. 133: infatti,  «al
fine di realizzare un inventario completo e uniforme  del  patrimonio
edilizio», la norma previde «il censimento di tutti  i  fabbricati  o
porzioni di fabbricati rurali e alla loro iscrizione, mantenendo tale
qualificazione,  nel  catasto  edilizio  urbano,  che  assumera'   la
denominazione di "catasto dei fabbricati"»; il comma 3  dell'articolo
in esame previde poi che, per il riconoscimento della "ruralita'"  ai
fini fiscali, dovessero ricorrere  alcune  condizioni,  relative,  in
particolare, all'esistenza di una connessione, anche soggettiva,  tra
l'abitazione nel fabbricato rurale e le esigenze di coltivazione  del
fondo rustico; 
        e) il comma 156 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996,  n.
662, dispose, successivamente, quanto segue: 
          «156. Con uno  o  piu'  regolamenti  da  emanare  ai  sensi
dell'art. 17, comma 2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e'
disposta la revisione dei criteri di  accatastamento  dei  fabbricati
rurali previsti dall'art. 9 del decreto-legge 30  dicembre  1993,  n.
557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994,  n.
133, tenendo conto del fatto che la normativa deve  essere  applicata
soltanto all'edilizia rurale abitativa con  particolare  riguardo  ai
fabbricati  siti  in  zone  montane  e   che   si   deve   provvedere
all'istituzione di una categoria di immobili a destinazione  speciale
per il classamento dei fabbricati strumentali,  ivi  compresi  quelli
destinati all'attivita' agrituristica, considerando  inoltre  per  le
aree  montane   l'elevato   frazionamento   fondiario   e   l'elevata
frammentazione delle superfici agrarie e  il  ruolo  fondamentale  in
esse dell'agricoltura a tempo parziale e dell'integrazione  tra  piu'
attivita' economiche per la cura dell'ambiente ...»; 
        f) l'art. 1,  comma  5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 139 ('Regolamento recante norme  per  la
revisione dei criteri di  accatastamento  dei  fabbricati  rurali,  a
norma dell'art. 3, comma 156, della legge 23 dicembre '1996, n. 662')
statui' che «le costruzioni strumentali all'esercizio  dell'attivita'
agricola diverse  dalle  abitazioni,  comprese  quelle  destinate  ad
attivita'  agrituristiche  -venissero  -  censite   nella   categoria
speciale "D/10 - fabbricati per  funzioni  produttive  connesse  alle
attivita'  agricole",  nel  caso  in  cui   le   caratteristiche   di
destinazione e tipologiche - fossero - tali da non consentire,  senza
radicali trasformazioni, una destinazione diversa da  quella  per  la
quale - erano state - originariamente costruite»; 
        g) con il comma 1-bis dell'articolo 23 del  decreto-legge  30
dicembre 2008, n. 207, comma inserito dalla legge di  conversione  27
febbraio 2009, n. 14, fu stabilito quanto segue: 
          «1-bis. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo  1,  comma
2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi
nel senso che non si considerano fabbricati  le  unita'  immobiliari,
anche iscritte o iscrivibili nel catasto  fabbricati,  per  le  quali
ricorrono  i  requisiti  di  ruralita'  di  cui  all'articolo  9  del
decreto-legge   30   dicembre   1993,   n.   557,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994,  n.  133,  e  successive
modificazioni»; 
        h) le sezioni unite della SC, disattendendo quello  che,  per
la verita', sembrava essere il senso della disposizione di legge  ora
ricordata riaffermarono, pero', con la pronuncia 21 agosto  2009,  n.
18565 (in Giust. civ., 2010, 6, I, 1431, sm, con nota di Cantone),  i
principi precedentemente enunciati, secondo i quali in  sostanza  non
poteva dirsi consentito, al giudice tributario,  di  disapplicare  il
classamento  catastale  di  un  fabbricato  per  affermarne  la   non
assoggettabilita' all'ici: «In tema di Ici, l'immobile che sia  stato
iscritto nel catasto dei fabbricati come "rurale", con l'attribuzione
della  relativa  categoria  (A/6  o  D/10),  in   conseguenza   della
riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 9 del dl  n.
557 del 1993,  conv.  con  l.  n.  133  del  1994,  non  e'  soggetto
all'imposta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 23-bis del  dl
n. 207 del 2008, conv. dalla l. n. 14 del 2009, e dell'art. 2,  comma
1, lett. a), d.lgs n. 504 del 1992. Qualora l'immobile  sia  iscritto
in una diversa categoria catastale, sara' onere del contribuente, che
pretenda l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto  di  classamento,
restando, altrimenti, il fabbricato  medesimo  assoggettato  ad  Ici.
Allo  stesso  modo,  il   Comune   dovra'   impugnare   autonomamente
l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter
legittimamente   pretendere    l'assoggettamento    del    fabbricato
all'imposta».(1) 
        h) la legge 12 luglio 2011, n. 106, nel convertire  in  legge
il dl 13 maggio 2011, n. 70, inseri' nel testo del medesimo, dopo  il
comma 2 dell'art. 7, i seguenti, ulteriori commi: 
          «2-bis. Ai fini del riconoscimento  della  ruralita'  degli
immobili ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993,  n.
557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994,  n.
133, e  successive  modificazioni,  i  soggetti  interessati  possono
presentare all'Agenzia del territorio una domanda di variazione della
categoria catastale per l'attribuzione all'immobile  della  categoria
A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o della  categoria  D/10
per  gli  immobili  rurali  ad  uso  strumentale.  Alla  domanda,  da
presentare  entro  il  30  settembre  2011,  deve   essere   allegata
un'autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale  il
richiedente dichiara che l'immobile possiede, in via  continuativa  a
decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della
domanda, i requisiti di ruralita' dell'immobile  necessari  ai  sensi
del citato articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  n.  133  del  1994,  e  successive
modificazioni. 
          2-ter. Entro il 20 novembre 2011, l'Agenzia del territorio,
previa verifica dell'esistenza dei  requisiti  di  ruralita'  di  cui
all'articolo  9  del  decreto-legge  30  dicembre   1993,   n.   557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.  133,
e successive modificazioni, convalida la  certificazione  di  cui  al
comma 2-bis del presente articolo e  riconosce  l'attribuzione  della
categoria catastale richiesta. Qualora entro il  termine  di  cui  al
periodo  precedente  l'amministrazione   finanziaria   non   si   sia
pronunciata, il contribuente puo' assumere, in  via  provvisoria  per
ulteriori  dodici  mesi,  l'avvenuta  attribuzione  della   categoria
catastale   richiesta.   Qualora   tale   attribuzione   sia   negata
dall'amministrazione finanziaria  entro  il  20  novembre  2012,  con
provvedimento motivato, il richiedente e' tenuto al  pagamento  delle
imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni determinate  in
misura  raddoppiata  rispetto  a  quelle  previste  dalla   normativa
vigente. 
          2-quater. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze sono stabilite le modalita' applicative e  la  documentazione
necessaria ai fini della presentazione della certificazione di cui al
comma 2-bis nonche' ai  fini  della  convalida  della  certificazione
medesima, anche sulla base della documentazione acquisita, in sede di
accertamento,   da    parte    dell'Agenzia    del    territorio    e
dell'amministrazione comunale». 
        i) il comma 14-bis dell'art. 13 del d.l. 6 dicembre 2011,  n.
201 (comma inserito, in sede di conversione, dall'articolo  1,  comma
1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214), dispose, poi, quanto segue: 
          «Le  domande  di  variazione  della   categoria   catastale
presentate,  ai  sensi  del   comma   2-bis   dell'articolo   7   del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011,  n.  106,  anche  dopo  la  scadenza  dei
termini originariamente posti e fino alla data di entrata  in  vigore
della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  producono  gli
effetti previsti in relazione  al  riconoscimento  del  requisito  di
ruralita', fermo restando il classamento  originario  degli  immobili
rurali ad uso abitativo. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
stabilite le modalita' per l'inserimento negli atti  catastali  della
sussistenza del requisito di ruralita', fermo restando il classamento
originario degli immobili rurali ad uso abitativo»; 
        l) con lo stesso  d.l.  6  dicembre  2011,  n.  201,  furono,
contestualmente, abrogati sia il comma  1-bis  dell'articolo  23  del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, comma (supra ricordato sub g)
gia' inserito dalla legge di conversione  27  febbraio  2009,  n.  14
(abrogazione disposta dall'articolo 13, comma 14, lettera d),  che  i
commi (supra ricordati sub h) 2 bis, 2-ter e 2-quater gia'  inseriti,
nel testo dell'art. 7 del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, dalla legge  di
conversione  12  luglio  2011,  n.  106  (abrogazione,  quest'ultima,
disposta dall'art. 13, comma 14, lettera d- bis, inserita, nel  testo
del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, dall'articolo  1,  comma  1,  della
legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214); 
        m) si arriva cosi'  al  comma  5-ter  (inserito  in  sede  di
conversione) dell'art. 2 del d.l. 31 agosto 2013, n. 102,  convertito
in legge, con modificazioni, con legge 28 ottobre 2013, n. 124, comma
che cosi' dispone: 
    «Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 27  luglio  2000,  n.
212, l'articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, deve intendersi  nel  senso  che  le  domande  di  variazione
catastale presentate ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  2-bis,  del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e l'inserimento  dell'annotazione
negli  atti  catastali  producono  gli  effetti   previsti   per   il
riconoscimento del requisito di ruralita' di cui all'articolo  9  del
decreto-legge   30   dicembre   1993,   n.   557,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994,  n.  133,  e  successive
modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente  a  quello  di
presentazione della domanda»; 
        n) cercando di orizzontarsi nella selva normativa  apprestata
dal legislatore sembra che il filo (di Arianna)  debba  partire  (per
guanto,  almeno,  interessa  in  questa   sede)   dal   comma   1-bis
dell'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008,  n.  207,  comma
(supra  ricordato  e  trascritto  sub  i)  inserito  dalla  legge  di
conversione 27 febbraio 2009, n. 1; con  tale  disposizione,  secondo
cio' che pare alla Commissione, il legislatore, intervenendo  in  una
situazione nella quale la piu' recente giurisprudenza del  SC  aveva,
sostanzialmente, affermato il carattere vincolante, ai fini  fiscali,
del classamento catastale (giurisprudenza che si  trovava,  peraltro,
in linea con le riforme legislative della disciplina catastale  e  di
quella fiscale, pure supra ricordate, le quali ne avevano, per  cosi'
dire,  preparato  il  terreno),  intese,  di  contro,  sganciare   il
carattere  della   ruralita',   valevole   ai   fini   fiscali,   dal
corrispondente classamento catastale; 
        o) la giurisprudenza del SC, a sezioni unite, mise, pero', in
qualche modo, nel nulla la recente riforma legislativa,  riaffermando
(con la pronuncia 21 agosto 2009, n. 18.565, supra ricordata sub  h),
da  un  canto,  l'impossibilita',  per  il  giudice  tributario,   di
disapplicare, ai fini fiscali, il classamento catastale  del  bene  e
d'altro canto, al contempo, che solo un classamento rurale  (id  est:
un classamento rurale in A/6 o in D/10) consentisse il riconoscimento
della ruralita' ai fini fiscali; 
        p)  il  legislatore,  coi  commi  2-bis,  2-ter  e   2-quater
dell'art. 7 del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, inseriti dalla  legge  di
conversione 12 luglio 2011, n. 106 (vedili  supra,  sub  h),  sembro'
voler  aderire  al  criterio  della  corrispondenza   biunivoca   tra
ruralita' ai fini fiscali  e  corrispondente  classamento  catastale,
dettando una disciplina transitoria volta, appunto, a favorire, per i
fabbricati  ontologicamente  rurali,  l'acquisto  del  corrispondente
classamento;  e'  importante  notare  che  i  tre  commi  de   quibus
disegnavano un procedimento amministrativo e un sistema di  efficacia
provvisoria  degli  atti  del  tutto  ragionevole   ed   equilibrato:
l'Amministrazione aveva un  ruolo  attivo  di  verifica  e  controllo
rispetto alle dichiarazioni  del  privato,  pur  essendo  soggetta  a
ristretti termini di intervento,  in  assenza  del  quale  scattavano
comunque,  sia  pure  provvisoriamente,  in  favore  del  dichiarante
privato, i benefici fiscali connessi alla qualita' dichiarata; 
        q) pochi mesi dopo, pero', il legislatore muto' orientamento:
con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione  in  legge  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, furono, infatti, disposte,  da
un canto, con la lettera d-bis del  comma  14  dell'articolo  13  del
decreto-legge  predetto,  l'abrogazione  dei  commi  2-bis,  2-ter  e
2-quater dell'art. 7 del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, dei quali si  e'
appena detto (supra, lettera i) e, d'altro canto, con il comma 14-bis
dello stesso articolo 13 (supra, lettera i): 
          I) la riapertura, fino alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto, dei termini di presentazione  delle
domande di variazione della categoria  catastale  gia'  previste  dal
comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011,  n.  70
(comma che, come si e' detto, veniva contestualmente abrogato); 
          II) la produzione, in riferimento alle predette domande  di
variazione della categoria  catastale,  degli  «effetti  previsti  in
relazione  al  riconoscimento  del  requisito  di  ruralita',   fermo
restando il classamento  originario  degli  immobili  rurali  ad  uso
abitativo»; 
        r) puo', incidentalmente, notarsi come non sia facile  capire
il senso della riserva dettata dal legislatore con le  parole  «fermo
restando il classamento  originario  degli  immobili  rurali  ad  uso
abitativo»: se, con essa, si sia inteso affermare che,  solo  in  via
transitoria, ovvero prima della decisione in ordine alla  domanda  di
variazione catastale, il  classamento  degli  immobili  in  questione
debba rimanere quello originario, ci si potrebbe domandare per  quale
motivo la stessa riserva non  sia  stata  dichiarata  anche  per  gli
immobili ad uso non abitativo:  puo',  a  tal  proposito,  formularsi
l'ipotesi che, per quest'ultimo  tipo  di  immobili,  il  legislatore
abbia inteso che l'effetto immediato della domanda ricomprenda  anche
il  classamento  catastale,  oltre  che   il   trattamento   fiscale,
conclusione che pero' sembrerebbe rendere la norma irragionevole, non
potendosi pienamente comprendere la  ragione  di  questo  trattamento
differenziato; un'altra ipotesi e' che il legislatore abbia  disposto
nel senso che, per gli immobili rurali ad uso abitativo, l'originario
classamento debba, in ogni caso, rimanere fermo, al di la' dell'esito
della domanda di variazione catastale e, temporalmente,  anche  oltre
il  medesimo  esito;  questa  interpretazione  porta,  pero',  a   un
risultato paradossale, in quanto una domanda volta  ad  ottenere  una
variazione catastale che la stessa  legge  imporrebbe  di  respingere
determinerebbe l'effetto del riconoscimento, ai fini  fiscali,  della
ruralita';   ne'    si    capirebbe,    nell'ambito    dell'ipotetica
interpretazione di cui  trattasi,  quale  dovrebbe  essere,  dopo  la
decisione definitiva circa la domanda di variazione  catastale  (che,
in  ipotesi,  dovrebbe  essere,  necessariamente,  di  rigetto),   il
trattamento   fiscale   del   bene;   l'interpretazione   in    esame
comporterebbe, inoltre, la considerazione che il legislatore avrebbe,
ancora una volta, abbandonato il criterio,  sostenuto  dalle  sezioni
unite della Cassazione, della corrispondenza biunivoca fra  ruralita'
ai fini fiscali e classamento rurale nel catasto, e cio'  darebbe  la
stura a un'ulteriore serie di  interrogativi;  v'e'  ancora,  per  la
verita', un'altra ipotesi da formulare,  ovvero  che  il  legislatore
abbia, in  certo  modo,  voluto  preparare  l'introduzione  di  nuove
categorie  catastali,  costituite  dalle  originarie   categorie   A,
affiancate dalla annotazione della  ruralita';  questa  possibilita',
aperta, forse, dall'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.
557, convertito in legge con legge 26  febbraio  1994,  n.  133,  che
prevedeva, come supra ricordato sub d,  «il  censimento  di  tutti  i
fabbricati o porzioni di fabbricati rurali» e  la  «loro  iscrizione,
mantenendo tale qualificazione, nel ...  "catasto  dei  fabbricati"»,
troverebbe, tra l'altro, una spiegazione e  una  giustificazione  nel
fatto che, attualmente, l'unica categoria catastale di abitazione per
la quale la caratteristica della  ruralita'  entra  nel  criterio  di
individuazione  della  categoria  stessa   e'   la   categoria   A/6,
caratterizzata, pero',  nel  suo  disciplinare,  da  una  particolare
modestia  abitativa  (non  si  dimentichi  che,  originariamente,   i
fabbricati rurali, non necessariamente cosi'  modesti,  non  potevano
essere iscritti nel catasto  urbano,  facendo  parte,  senza  rendita
autonoma, dei terreni iscritti  nel  catasto  dei  terreni);  non  si
possono, dunque, nascondere le difficolta' tecniche che incontrerebbe
l'iscrizione in categoria A/6 di un immobile  avente  caratteristiche
non modeste, finora non iscritto al catasto  dei  fabbricati  perche'
agricolo, e non si puo' escludere che il legislatore, sia pure  nelle
forme  incongrue  delle  quali  si  tratta,  abbia  inteso,  proprio,
superare, in qualche modo, le  difficolta'  in  questione  (evitando,
cosi',  di  percorrere  la  via  maestra  della  ridefinizione  della
categoria A/6 e dell'abbandono di un concetto  di  ruralita'  legato,
non solo a requisiti oggettivi del bene,  ma  anche  alle  condizioni
soggettive del proprietario; probabilmente, tra l'altro,  e'  da  qui
che nascono tutti i problemi ed e' qui che  occorrerebbe  cercare  la
chiave per la loro risoluzione: il classamento catastale e', per  sua
natura (economica e giuridico-tributaria) e per costruzione  (storica
e logica), fondato sulle caratteristiche obbiettive del  bene  e  non
puo' tollerare, se non a prezzo di un grave  vulnus  del  suo  stesso
principio fondante,  di  dipendere  da  considerazioni  attinenti  al
soggetto proprietario; dunque, se il legislatore  intende  (rimanendo
sulla scia delle sezioni unite) utilizzare il  catasto  ai  fini  del
riconoscimento  della  ruralita',  dovrebbe,  anzitutto,  dettare  un
disciplinare del "fabbricato  rurale"  legato,  esclusivamente,  alle
caratteristiche  obbiettive  di   esso,   fornendo,   tuttavia,   una
definizione  diversa  e  assai  piu'   ampia   di   quella   dettata,
attualmente, per la categoria A/6; nulla vieterebbe,  del  resto,  de
jure condendo, che, ai fini dell'ottenimento di determinati  benefici
fiscali, siano richiesti, congiuntamente, sia il  classamento  rurale
del bene, quale condizione oggettiva, che  l'attitudine  rustica  del
proprietario, quale condizione soggettiva, sia pure da  riscontrarsi,
a sua volta, attraverso criteri oggettivi); 
        s)  col  comma  5-ter  (inserito  in  sede  di   conversione)
dell'art. 2 del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito in legge, con
modificazioni, con legge 28  ottobre  2013,  n.  124,  si  stabilisce
infine: 
          I)  che  la  produzione  degli  effetti  previsti  per   il
riconoscimento del requisito di  ruralita'  di  cui  all'art.  9  del
decreto-legge  30  dicembre  1993,  si  compia   con   «l'inserimento
dell'annotazione (della domanda di variazione) negli atti catastali»; 
          II) che tali effetti si producano «a decorrere  dal  quinto
anno antecedente a quello di presentazione della domanda». 
    9) E pacifico, tra le  parti,  che  la  contribuente  abbia,  nei
termini  di  legge  (e,  precisamente,  nei  termini  originariamente
previsti), proposto la domanda di variazione catastale degli immobili
che sono oggetto del presente giudizio, e cio' al fine di ottenere il
riconoscimento della ruralita' degli stessi. 
    10)  Non  e'  dubbio,  quindi,  che,   in   qualunque   modo   si
interpretino, per altri versi, le disposizioni di legge  vigenti,  la
contribuente ora  convenuta  in  appello  dovrebbe,  allo  stato,  in
riferimento al 2006, anno che rientra nel quinquennio precedente alla
presentazione della domanda, poter usufruire dell'esenzione  dall'ici
concessale dal combinato-disposto dell'articolo 13, comma 14-bis, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modificazioni,  e
dell'art. 2, comma  5-ter,  del  d.l.  31  agosto  2013,  n.  102,  e
successive modificazioni; l'appello del Comune, il quale, nel merito,
sostiene invece che non ricorrano  le  condizioni  sostanziali  della
ruralita' degli immobili in questione, dovrebbe, quindi,  essere,  de
plano, respinto (anche in applicazione dello jus superveniens), senza
che la Commissione possa, neanche, entrare nel merito di tali difese,
le quali, pur non apparendo, allo stato, infondate  nel  merito,  non
potrebbero,  comunque,  impedire  la  realizzazione   degli   effetti
espressamente e incondizionatamente previsti dalla legge.(2) 
    11)  La  Commissione  dubita,   in   riferimento   ai   parametri
costituzionali degli articoli 3, 24 e 97  della  Costituzione,  della
legittimita' costituzionale del combinato-disposto dell'articolo  13,
comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito
in legge, con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  e
dell'art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  102,
convertito in legge, con modificazioni, con legge 6 dicembre 2011, n.
201, nella parte in cui tali disposizioni consentono al  contribuente
di ottenere, con un  semplice,  proprio  atto,  l'esenzione  dall'ICI
senza che l'Erario comunale possa,  davanti  al  giudice  tributario,
essere ammesso a sostenere e a  provare  l'assenza  delle  condizioni
sostanziali di  legge  alle  quali  dovrebbe  essere  subordinato  il
beneficio di cui trattasi; l'applicazione della disciplina della  cui
legittimita' costituzionale s.i dubita imporrebbe  alla  Commissione,
come gia' osservato sub 10, l'immediato rigetto dell'appello  mentre,
ove la questione di legittimita' costituzionale che la Commissione si
propone di' sollevare fosse accolta, dovrebbe  essere  dato  ingresso
alla  valutazione  della   concreta   ricorrenza   delle   condizioni
sostanziali  della  ruralita',   con   esperimento   della   relativa
istruttoria e possibile accoglimento, all'esito di essa, dell'appello
del Comune:  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  di  cui
trattasi  risulta,  pertanto,  senz'altro  rilevante  ai  fini  della
definizione della presente controversia. 
Sulla non manifesta  infondatezza  della  questione  che  si  intende
prospettare. 
    12) La questione alla quale si e' fatto, sopra,  riferimento  non
e',  a  parere  della  Commissione,  manifestamente   infondata:   va
anzitutto osservato, in proposito, che la  disciplina  in  esame  non
prevede, contrariamente a quella, abrogata, dettata dai commi  2-bis,
2-ter e 2- quater dell'art. 7 del d.l. 13 v 2011, n. 70, e successive
modificazioni, un termine, per l'Amministrazione finanziaria, per  la
decisione in ordine alla domanda di variazione  catastale;  ne'  essa
prevede che, dall'eventuale, riconosciuta infondatezza della  domanda
(anche, eventualmente, intesa nel senso sostanziale di domanda  volta
ad ottenere il  riconoscimento  delle  condizioni  della  ruralita'),
derivino, per il contribuente, indennita' di  mora  o  sanzioni;  non
esiste, dunque, in concreto, alcuna remora, per il contribuente, alla
proposizione  di  una  domanda  che  sia,  in  ipotesi,  radicalmente
infondata; a fronte di cio'  sarebbe,  a  parere  della  Commissione,
ragionevole che l'Erario  comunale  fosse,  quanto  meno,  ammesso  a
sostenere e a provare, davanti  al  giudice  tributario,  il  difetto
delle  condizioni  sostanziali  della   ruralita'   (nella   presente
fattispecie l'appellante, come  gia'  s'e'  accennato,  contesta,  in
concreto, che esse ricorrano, come  risulta  dalle  pagine  10  e  11
dell'appello, e tali difese non appaiono, per il  vero,  allo  stato,
infondate):   non   si   tratterebbe   neanche,   nel   caso,   della
disapplicazione di un atto amministrativo  ritenuto  illegittimo  dal
giudice, poiche' l'effetto giuridico dell'esenzione  dall'ici  nasce,
secondo la disciplina che la Commissione mette, qui, in  discussione,
automaticamente, incontestabilmente  e  a  tempo  indeterminato,  col
semplice atto di volonta' del privato, i cui effetti, previsti  dalla
legge, non possono essere, in nessun caso, impediti  dal  Comune;  e'
vero  che  il  Comune  potrebbe,  di  fatto,   adoperarsi   affinche'
l'Amministrazione finanziaria dello Stato non riconosca la ruralita',
tuttavia cio', pur potendo  consentire,  nel  futuro,  al  Comune  di
recuperare i tributi arretrati, non lo solleverebbe  dal  pregiudizio
del mancato incasso di essi nel  tempo,  di  solito  notevole,  della
definizione del procedimento  amministrativo;  e  comunque  anche  il
semplice ritardo imposto  a  un  soggetto  nell'accesso  alla  difesa
giurisdizionale, quando non limitato  a  tempi  assai  ristretti  (e,
comunque, definiti) e giustificato  dal  perseguimento  di  interessi
generali (come invece, per esempio, nel caso di Corte costituzionale,
13 luglio 2000, n. 276), si  porrebbe,  senz'altro,  a  parere  della
Commissione, in contrasto con l'articolo 24  della  Costituzione;  la
mancata possibilita', per il Comune, di difendersi nel  merito  dalla
pretesa del contribuente di avvalersi del beneficio appare, a  parere
della Commissione, del tutto irragionevole anche in riferimento  alla
posizione degli altri contribuenti (art. 3 della Costituzione) e, per
giunta, in  contrasto  con  il  principio  di  buona  amministrazione
dettato dall'articolo 97, comma 1,  della  stessa  Costituzione,  non
potendo trovare  giustificazione,  a  parere  della  Commissione,  la
posizione di impotenza in cui la legge ha posto l'Amministrazione  in
casi nei quali essa dovrebbe, invece, esercitare, secondo  le  regole
generali, la propria potesta' tributaria. 
    13) In definitiva, dunque, la Corte  ritiene  non  manifestamente
infondata, in riferimento agli artt. 3, 24  e  97,  comma  10,  della
Costituzione, la  questione  della  legittimita'  costituzionale  del
combinato-disposto dell'articolo 13, comma 14-bis, del  decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni,  con
legge 22 dicembre 2011, n. 214,  e  dell'art.  2,  comma  5-ter,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102,  convertito  in  legge,  con  6
dicembre 2011, n. 201,  disposizioni  consentono  modificazioni,  con
legge nella parte in cui tali al contribuente  di  ottenere,  con  un
semplice, proprio atto,  l'esenzione  dall'ici,  senza  che  l'Erario
comunale possa, davanti  al  giudice  tributario,  essere  ammesso  a
sostenere e a provare l'assenza delle condizioni sostanziali di legge
alle quali dovrebbe essere subordinato il beneficio di cui trattasi. 
    14)  Poiche'  il  presente  giudizio  non  puo'  essere  definito
indipendentemente dalla risoluzione di tale questione, esso, ex  art.
23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va  sospeso,  mentre,  ai  sensi
della stessa norma, va disposta l'immediata trasmissione  degli  atti
alla  Corte  costituzionale  e  va  ordinato  che,   a   cura   della
Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa
e al Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  sia  comunicata  ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.